Descrizione
Il Sindaco
Ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 1 della legge 5 febbraio 2003 n. 17
RENDE NOTO
GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ
tale da non consentire loro l’autonoma espressione del diritto di voto, possono presentare una richiesta al Comune tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza personale, di un simbolo o codice sulla tessera elettorale personale.
Tale richiesta deve essere presentata, nei giorni di apertura al pubblico, presso le sedi delle Municipalità nonché corredata da apposita documentazione sanitaria rilasciata dalla competente ASL attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Resta ferma, comunque, la possibilità di ammissione al voto assistito, già prevista dalla originaria formulazione degli articoli 55 del D.P.R. n°367/57 e 41 del D.P.R. n. 570/60 e tuttora vigente, presentando la suddetta documentazione sanitaria direttamente al presidente di seggio elettorale in occasione di ogni consultazione.
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Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025, 10:53